La funzione del Governo
La legge 400/88 indica dettagliatamente le attribuzioni del Consiglio dei Ministri.
Il Governo può esercitare la funzione legislativa in due ipotesi previste e disciplinate in modo tassativo dalla Costituzione quando:
- il Parlamento stesso conferisce al Governo - con un'apposita legge di delega, secondo principi e criteri predeterminati e per un tempo definito - il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge;
- può adottare, autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-legge per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.
Al Governo è attribuita, in via ordinaria, la potestà di emanare regolamenti, che costituiscono una fonte secondaria di produzione giuridica. Con essi il Governo può dare attuazione ed integrare le disposizioni legislative, può disciplinare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e può regolare materie che la Costituzione non riserva in via esclusiva alla legge.
Il Governo non esercita soltanto poteri normativi ma ha anche il compito di deliberare la nomina dei soggetti che rivestono incarichi di massimo rilievo nell'amministrazione dello Stato e negli enti pubblici. Ad esempio, la nomina dei Segretari Generali dei Ministeri, o dei Capi dei dipartimenti, struttura articolate al loro interno in ulteriori uffici di rango dirigenziale generale, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Manifestazione tipica dei poteri di indirizzo e coordinamento si rinviene nelle "direttive" che il Presidente può sottoporre all'attenzione del Consiglio dei Ministri per indirizzare l'attività amministrativa verso obiettivi coerenti con l'azione di Governo. In tali casi le amministrazioni destinatarie risultano vincolate non tanto nei singoli adempimenti, bensì nello scopo prefigurato in tali atti.