Giustizia al servizio del Paese, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a Palermo per il convegno di studi
13 Ottobre 2023
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è intervenuto al convegno di studi “Giustizia al servizio del Paese”, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I lavori si sono svolti a Palermo, Palazzo Sclafani.
Sono intervenuti Carlo Nordio, Ministro della Giustizia; Silvana Sciarra, Presidente della Corte Costituzionale; Giovanni Pitruzzella, Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; Fabio Pinelli, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura; Guido Carlino, Presidente della Corte dei conti.
Di seguito l'intervento del Sottosegretario Mantovano:
Signor Presidente della Repubblica, saluto lei e i vertici delle Giurisdizioni qui rappresentate, che non menziono non per mancanza di rispetto, ma solo per ragioni di tempo. Ringrazio il Presidente Carlino per l’invito, e la Corte dei Conti per l’organizzazione di questo convegno.
Anche a nome della Presidente del Consiglio, oggi impegnata in un delicato viaggio in Africa, manifesto in modo non formale gratitudine per l’operato delle Corti a tutela del diritto nel nostro ordinamento.
E proprio perché vorrei onorare l’importanza di questa assise, la cui autorevolezza è attestata dalla presenza, su tutti, del Capo dello Stato, ritengo difficile lasciare fuori la porta l’insieme delle incomprensioni sorte fra l’Esecutivo e settori delle giurisdizioni. Poiché si tratta di incomprensioni in larga parte non nuove - negli ultimi decenni le hanno avute quasi tutti i Governi con le differenti magistrature -, prenderle in considerazione significa non enfatizzare le polemiche, e ancor meno proporre chiavi di lettura delle più controverse vicende giudiziarie. Significa provare a coglierne le cause; significa porsi nella prospettiva di superare conflitti che non fanno bene a nessuno, né a bene amministrare, né a rendere giustizia.
E se la dialettica tra istituzioni è per molti aspetti fisiologica, la bussola per l’ordinato svolgimento dei rapporti fra esse è - dico una ovvietà ma l’ha pronunciata per sobrietà un attimo fa il Vice Presidente Pinelli - la nostra Costituzione. La professionalità, l’indipendenza, l’imparzialità dei giudici che controllano l’attività dell’amministrazione, che dirimono le controversie, giudicano le responsabilità dei cittadini, sono garanzia di qualità e di obiettività del giudizio, ma al tempo stesso valori costituzionali preziosi.
È superfluo ricordare che la Costituzione pone le scelte del legislatore in una posizione di preminenza rispetto all’intervento giudiziario, con un solo fondamentale limite: la conformità alla stessa Carta, la cui verifica compete alla Consulta.
In uno dei suoi rari interventi pubblici Rosario Livatino rende evidente questo concetto, quando ricorda che il magistrato “altro non è che un dipendente dello Stato al quale è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi, che quella società si dà attraverso le proprie Istituzioni, in un momento di squisita delicatezza del loro operare: il momento contenzioso. Per ciò stesso – continua Livatino - il Magistrato non dovrebbe essere una realtà sul cui mutamento ci si debba interrogare: egli è un semplice riflesso della legge che è chiamato ad applicare”.
Livatino non era un sostenitore del giudice come mera bouche de la loi. Era piuttosto dell’idea che al giudice non spetti un ruolo di avanguardia ideologica, a supplenza di una legge valutata come inadeguata.
È questo il punto: la preminenza del ruolo del Parlamento e la soggezione del giudice alla legge, ai sensi dell’art. 101 della Costituzione, lungi dal descrivere la prevaricazione di un potere su un altro, sono il segno distintivo della democraticità del nostro sistema e un portato diretto del principio della sovranità popolare.
Non compete alle Corti né l’“invenzione del diritto”, né la teorizzazione della maggiore idoneità della procedura giudiziaria a comporre quei conflitti che richiedono esercizio di discrezionalità politica, né la sostituzione a organi nazionali o sovranazionali nel qualificare le relazioni fra gli Stati; e ciò per doveroso rispetto sia dei parametri costituzionali, sia del mandato ricevuto da chi, a scadenze periodiche, esercita il diritto di voto. Compete alle Corti esprimersi “in nome del popolo italiano”, non “in vece del popolo italiano”.
Il parametro per il giudice non è la condivisione o la non condivisione dei contenuti della norma che è chiamato ad applicare: a meno che non dubiti motivatamente della sua coerenza con la Costituzione; e in tal caso però la strada obbligata è non già la disapplicazione, bensì la questione di illegittimità. E se nel nostro ordinamento il controllo di costituzionalità non è rimesso a una iniziativa diretta e diffusa da parte del giudice, parimenti non può esistere una verifica diffusa della conformità delle leggi alla normativa europea: il potere-dovere di disapplicazione di una norma nazionale contrastante con il diritto europeo deve intendersi limitato ai soli casi di contrasto diretto e immediato tra i due precetti, tale da rivelarne la incompatibilità. Non può, invece, trasmodare in una revisione da parte dei giudici nazionali dell'applicazione della normativa interna sulla base di incerte e opinabili interpretazioni della relazione tra le due fonti.
Dunque, l’imparzialità del giudice vale certamente rispetto alle parti in causa, ma ancor prima rispetto alla norma da applicare. Questo chiama in causa anche la mancata regolamentazione da parte del legislatore di una materia che il giudice ritiene, invece, meritevole di normazione pubblicistica. Perché pure tale ipotetica mancata regolamentazione è una scelta: non vorrei ledere il monopolio delle citazioni in latino dal Ministro Nordio però i nostri Padri lo dicevano nel modo più chiaro, ubi lex noluit, tacuit.
E aggiungevano che ex facto oritur ius: il senso di questa massima riporta al legame tra la vita e il diritto, tra i fenomeni sociali e le esigenze di normazione. È la politica, nel senso più alto del termine, ad avere la funzione di confrontarsi col reale, non già per recepire e regolare tutto quello che si presenta: ma per coglierne l’essenza, per affiancarla ai valori di riferimento e per trarne le scelte necessarie, assumendone la relativa responsabilità, pur essa di natura politica.
A fronte di chi teorizza la necessità per il giudice di far riferimento ai criteri di “giustezza” tratti dalla dinamica sociale, mi permetto di domandare: chi elabora questi criteri, chi conferisce significato alla “dinamica sociale”, e in virtù di quale mandato?
Torno al punto di partenza e chiudo: il servizio che le Corti rendono al Paese è grande e a esse va la nostra sincera gratitudine. Ciò raccomanda, nel rispetto dell’indipendenza di ogni giurisdizione, un dialogo costruttivo fra Esecutivo e autorità giudiziaria: quale è quello in corso, a per esempio attraverso un tavolo tecnico, fra Governo e Corte dei conti; a proposito del quale auspico che esso fornisca indicazioni chiare sulla identificazione dei profili del danno erariale, per scongiurare quella “paura della firma’” che purtroppo esiste e paralizza la vita della Nazione.
Signor Presidente, la gratitudine verso le Corti sarà tanto più grande quanto più il servizio che esse rendono sarà rispettoso dei confini delle proprie competenze e delle attribuzioni affidate agli altri poteri. Ciò anche quando l’indirizzo politico degli organi democraticamente rappresentativi sia diverso da quello auspicato dai giudicanti. Ne guadagneranno la certezza del diritto, la serenità dei rapporti tra poteri dello Stato, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni: beni che tutti auspichiamo che divengano meno rari.
Grazie Signor Presidente dell’attenzione, grazie a tutti voi.