Fondo di Solidarietà Comunale 2019, il ricorso del Comune di San Giorgio a Cremano
21 January 2020
Notifica per pubblici proclami in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio n. 6985 del 2019 resa sul ricorso R.G. n. 11375/2019 promosso dal Comune di San Giorgio a Cremano per l’annullamento del Comunicato del Ministero dell'Interno del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto la pubblicazione degli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 921, della L. 145/2018 e dei relativi allegati; di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi: l'Accordo Stato-Città e autonomie locali del 29 novembre 2018; i provvedimenti di approvazione dei fabbisogni standard 2018, del 13 settembre 2017, e 2019, del 12 settembre 2018; il decreto del MEF del 30 ottobre 2018 di definizione delle capacità fiscali 2019 dei comuni delle regioni a statuto ordinario; il D.P.C.M. 7 marzo 2018 e tutti i relativi allegati e tabelle, tutti nella parte in cui confermano, per il comune ricorrente, la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018” e mantenendo la medesima percentuale del 45 % applicata l'anno precedente, in ordine ai criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali e senza considerare, nella ripartizioni, le risorse derivanti dalla cessazione delle misure di contributo alla finanza di cui al D.L. 66/2014; nonchè per l'accertamento e la declaratoria del diritto del Comune ricorrente all'attribuzione del giusto importo del Fondo di Solidarietà Comunale - così come ricostituito a seguito della cessazione del contributo dei comuni alla finanza pubblica di cui al comma 8, art. 47 D.L. 66/2014 - e rideterminato in ragione dei reali e corretti fabbisogni standard 2019 e capacità fiscali 2019 e della quota percentuale delle risorse del FSC da distribuire secondo i criteri di riparto perequativi del 60 % anzichè del 45 % nonchè per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, alla rideterminazione della quota di FSC 2019 effettivamente dovuta al Comune ricorrente secondo la corretta applicazione dei principi costituzionali e delle normativa vigente e all'erogazione delle predette somme.