Fondo di solidarietà comunale, ordinanza TAR Lazio n. 6350/2020
2 July 2020
Notifica per pubblici proclami in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio n. 6350 del 2020 resa sul ricorso R.G. n. 6853/2017 promosso dal Comune di Capalbio e dal Comune di Castiglione della Pescaia per l’annullamento: del decreto del Ministro dell'Interno del 2 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2017 e recante “Conferma degli importi delle riduzioni di risorse a carico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna - Anni 2013, 2014 e 2015” nonché, per quanto occorrer possa, del decreto del Ministro dell'Interno del 24 settembre 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 268 del 15 novembre 2013), con il quale sono stati determinati gli importi delle riduzioni di cui all'art. art. 16, comma 6, d.l. 95/2012 per l’importo complessivo di 2.250 milioni di euro da porre a carico di ciascun comune per l'anno 2013; del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2014 - Suppl. Ordinario n. 7, relativo all’alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, del Decreto del Ministro dell’Interno del 3 marzo 2014, con il quale sono stati determinati gli importi delle riduzioni di cui all’art. art. 16, comma 6, d.l. 95/2012 per l’anno 2014 per l’importo di € 574.419,97 per il comune di Castiglione della Pescaia e per €. 220.280,39 per il comune di Capalbio; del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 relativo alla alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014; del Decreto del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2015 con il quale sono stati determinati gli importi delle riduzioni di cui all’art. art. 16, comma 6, d.l. 95/2012 per l’anno 2015 per l’importo di € 597.396,77 per il comune di Castiglione della Pescaia e per €. 229.091,60 per il comune di Capalbio; del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015 relativo alla alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Il TAR Lazio, con ordinanza n. 4600/2020, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, mediante inserzione nella Gazzetta ufficiale di: a) un estratto del ricorso, recante il numero R.G., l’Autorità giudiziaria adita, le parti, l’oggetto con il provvedimento impugnato ed un sunto delle censure dedotte; b) l’elenco nominativo dei controinteressati, da individuarsi nei comuni indicati nell’allegato A al decreto 24 settembre 2013, fissando l'udienza di discussione del merito alla data del 27 ottobre 2020.
A seguito di istanza del 12 maggio 2020 formulata da parte ricorrente, il TAR per il Lazio, con ordinanza n. 6350 del 2020, ha disposto - in accoglimento dell’istanza medesima e a parziale modifica della suindicata ordinanza n. 4600/2020 - che l’integrazione del contraddittorio avvenga tramite inserzione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri di: a) un estratto del ricorso, recante il numero R.G., l’Autorità giudiziaria adita, le parti, l’oggetto con il provvedimento impugnato ed un sunto delle censure dedotte; b) l’elenco nominativo dei controinteressati, da individuarsi nei comuni indicati nell’allegato A al decreto 24 settembre 2013.