Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 83

29 May 2024

Il Consiglio dei ministri si è riunito mercoledì 29 maggio 2024, alle ore 13.29, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

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RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA MAGISTRATURA

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (disegno di legge costituzionale)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge costituzionale per l’introduzione di norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.

Le nuove norme intervengono allo scopo di distinguere, all’interno della magistratura, che “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, la carriera dei magistrati giudicanti e quella dei magistrati requirenti, e di adeguare l’ordinamento costituzionale a tale separazione.

Si prevede, di conseguenza, l’istituzione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Di tali Consigli superiori fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I membri designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

Con le nuove norme, la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita alla neo-istituita “Alta Corte disciplinare”.

L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un consiglio regionale o del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte, e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante, potranno essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, oltre ai professori ordinari di università in materie giuridiche e agli avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, anche i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni.
Il testo prevede, infine, che le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare siano adeguate alle nuove disposizioni entro un anno dall’entrata in vigore della legge di riforma costituzionale.

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RATIFICHE DI ATTI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

I settori di cooperazione inclusi nell’Accordo sono: politica di sicurezza e difesa, ricerca e sviluppo, commercio, cooperazione industriale, attività formative militari, condivisione di informazioni, problematiche ambientali connesse ad attività militari.

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all’utilizzo del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024 (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all’utilizzo del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024.

L’intervento mira a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario francese, una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità, e ad abrogare la legge 18 giugno 1973, n. 475, con cui è stata ratificata la Convezione intergovernativa del 1970, in quanto ritenuta non più conforme al diritto dell’Unione Europea e, in particolare, alla Direttiva 2012/34/UE istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo.

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RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regolamento recante modifiche al Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante modifiche al Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), con l’obiettivo di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell’azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizione digitale attraverso l’istituzione di un’apposita struttura di livello dirigenziale generale e di un ufficio di livello dirigenziale non generale per la gestione infrastrutturale. La stessa legge ha previsto, inoltre, nuove competenze in capo al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, in ragione delle quali se ne modifica la dotazione organica.

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NOMINE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e il nulla osta al collocamento in aspettativa senza assegni comunicato dall’Università politecnica delle Marche, ha deliberato la nomina del prof. Francesco Maria Chelli a Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Il Consiglio dei ministri ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, all’espressione del parere favorevole del Governo in merito all’ipotesi di Sequenza contrattuale per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti di cultura all’estero, ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, relativo al triennio 2019-2021, siglata il 17 gennaio 2024 dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e dalle Confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria.

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INFORMATIVE

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha svolto una informativa in merito al contenzioso promosso dalla Inergia S.p.a. avverso le delibere del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022 relative al giudizio negativo di compatibilità ambientale dei progetti dei parchi eolici “Ponticello”, “Stornara nord” e “Tre Perazzi”, e alle conseguenti sentenze di ottemperanza emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia.

Il Consiglio dei ministri ha preso atto che, nei giudizi di merito promossi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui udienza si è svolta il 16 maggio scorso, alla data odierna non sono stati depositati i dispositivi di appello.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato ventisette leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Puglia n. 14 del 28/03/2024, recante “Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato”, in quanto talune disposizioni sono in contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed s), della Costituzione, con riguardo al rispetto del diritto europeo e alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile e tutela dell’ambiente. Inoltre, gli “incentivi ai comuni pugliesi per la costituzione di una società [...] per l’esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio idrico integrato (SII)” (articolo 1), possono costituire un’interferenza del legislatore regionale sulla scelta delle modalità di affidamento del SII, per legge riservata all’Ente di governo. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato segnala, infine, che: l’articolo 4, comma 1, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono costituire, acquisire o mantenere partecipazioni esclusivamente in società che abbiano per oggetto la produzione di beni o servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, circostanza non riscontrabile nel caso in esame; l’articolo 16, comma 3, del TUSPP stabilisce che la società in house deve realizzare oltre l’80 per cento del proprio fatturato svolgendo i compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: 

  1. la legge della Regione Puglia n. 13 del 28/03/2024, recante “Modifica alla legge regionale 1° agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti) e disposizioni diverse”;
  2. la legge della Regione Piemonte n. 10 del 04/04/2024, recante “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2024”;
  3. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n.2 del 05/04/2024, recante “Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio”;
  4. la legge della Regione Piemonte n. 12 del 08/04/2024, recante “Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell’alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali”;
  5. la legge della Regione Puglia n. 15 del 09/04/2024, recante “Istituzione della Giornata regionale della costa e abrogazione dell’articolo 66 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)”;
  6. la legge della Regione Veneto n. 9 del 04/04/2024, recante “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”;
  7. la legge della Regione Liguria n. 5 del 29/03/2024, recante “Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale”;
  8. la legge della Regione Piemonte n. 15 del 09/04/2024, recante “Promozione e valorizzazione del wedding in Piemonte e del relativo settore”;
  9. la legge della Regione Piemonte n. 16 del 09/04/2024, recante “Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo”;
  10. la legge della Regione Piemonte n. 17 del 09/04/2024, recante “Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2”;
  11. Legge Provincia Trento n. 4 del 15/04/2024, recante “Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, relative alla residenzialità lavorativa, e dell’articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, relativo agli oneri della contrattazione collettiva provinciale”;
  12. la legge della Regione Toscana n. 13 del 12/04/2024, recante “Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024 - 2026”;
  13. la legge della Regione Toscana n. 14 del 12/04/2024, recante “Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Prima variazione”;
  14. la legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 17/04/2024, recante “Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti”;
  15. la legge della Regione Piemonte n. 18 del 18/04/2024, recante “Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale”;
  16. la legge della Regione Veneto n. 10 del 16/04/2024, recante “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”;
  17. la legge della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 22/04/2024, recante “Valorizzazione e promozione dei microbirrifici emiliano-romagnoli”;
  18. la legge della Regione Marche n. 8 del 16/04/2024, recante “Riconoscimento della città di Filottrano come “Città marchigiana della sartoria artigianale”; 
  19. la legge della Regione Marche n. 9 del 16/04/2024, recante “Celebrazioni del Centenario della nascita di Sergio Anselmi (1924-2024)”;
  20. la legge della Regione Marche n. 10 del 16/04/2024, recante “Celebrazioni del Centenario della nascita di Paolo Volponi (1924-2024)”;
  21. la legge della Regione Siciliana n. 9 del 18/04/2024, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 D.B.F. 2021. Mese di settembre”;
  22. la legge della Regione Siciliana n. 12 del 18/04/2024, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 D.B.F. 2023. Mese di gennaio”;
  23. la legge della Regione Siciliana n. 13 del 18/04/2024, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 D.B.F. 2023. Mese di maggio”;
  24. la legge della Regione Siciliana n. 14 del 18/04/2024, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 D.B.F. 2023. Mese di giugno”;
  25. la legge della Regione Siciliana n. 15 del 18/04/2024, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 D.B.F. 2023. Mese di agosto”; 
  26. la legge della Regione Siciliana n. 16 del 18/04/2024, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 D.B.F. 2023. Mese di settembre”.

Infine, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare in modo totale all’impugnativa della legge della Regione Puglia n. 20 del 12/08/2022, recante “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”, in quanto la Regione ha apportato modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere totalmente superate le censure di illegittimità rilevate.

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Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 13.50.
 

Provvedimenti