La valutazione delle richieste

Condizioni di ammissibilità / cause di esclusione / Istruttoria

Le domande per essere ammesse alla valutazione delle commissioni tecniche devono contenere la conferma di tutti i requisiti soggettivi e i requisiti oggettivi.

Saranno escluse d’ufficio le domande pervenute oltre il termine del 30 settembre di ogni anno. Per le domande restanti si procederà alle seguenti verifiche:
Verifica degli elementi essenziali della domanda:

  • corretta compilazione della domanda in tutti i suoi punti [cfr. modulo A]
  • verifica che il richiedente sia: pubblica amministrazione, persona giuridica, ente pubblico o privato. Saranno esclusi i soggetti che perseguono fini di lucro;
  • che ci sia chiara indicazione dell’intervento da realizzare;
  • che sia indicato il costo totale e le singole voci di spesa con e senza IVA;
  • che sia specificato l’importo del contributo richiesto;
  • che sia indicato il responsabile tecnico della gestione dell’intervento;
  • che sia presente la documentazione richiamata negli allegati per comprovare i requisiti oggettivi;
  • che sia presente la relazione tecnica di cui all’allegato B del regolamento.

La domanda non può essere accolta se non risulta conforme allo schema di cui all’Allegato A  o se la documentazione allegata è mancata o incompleta.
Nota bene: 
La concessione del finanziamento a soggetti che siano stati già destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni per la nuova concessione del finanziamento.
Non è ammessa la concessione del finanziamento per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.

Le commissioni tecniche

La Presidenza del Consiglio dei ministri assegna i finanziamenti in base ad una valutazione comparativa dei progetti presentati. Tale valutazione è effettuata da apposite commissioni tecniche, una per ogni categoria di intervento.

Le commissioni sono nominate dal Segretario generale della Presidenza del consiglio dei ministri e sono costituite da sei rappresentanti designati dai ministeri competenti per materia e da sei rappresentanti designati dal ministero dell’economia. La presidenza della commissione è affidata ad un rappresentante della presidenza del consiglio.

Quali valutazioni effettuano le commissioni tecniche?

Le commissioni tecniche sono di due tipologie : 1. Valutazione, 2. Monitoraggio.

Le commissioni tecniche di valutazione (una per ogni tipologia di intervento) esaminano i progetti candidati al finanziamento ed assegnano ad ognuno un punteggio. I parametri di valutazione sono prestabiliti annualmente e pubblicati nella pagina "I parametri di valutazione".
Le commissioni, nel rispetto dei parametri di valutazione prestabiliti, possono approvare il progetto anche parzialmente e possono operare dei tagli ai budget proposti ed alle singole voci di costo.

Le commissioni tecniche di monitoraggio, oltre ad esaminare le relazioni semestrali e finali, approvano gli stati di avanzamento necessari al pagamento del contributo. Le stesse, sono anche chiamate a valutare tutte le modifiche che possono intervenire durante la gestione del progetto così come proposte dai singoli beneficiari.

I parametri di valutazione

I parametri di valutazione per l’anno corrente sono disponibili alla pagina dedicata

Posso integrare la domanda di finanziamento?

Durante la fase di valutazione delle domande è possibile che le commissioni tecniche necessitino di ulteriori chiarimenti o integrazione della documentazione presentata. 

Il richiedente, ricevuta la comunicazione di chiarimento o integrazione, ha un termine perentorio fissato in 10 giorni (a decorrere dalla ricezione della comunicazione) per fornire i chiarimenti richiesti. Decorso tale termine senza dare riscontro, la domanda viene considerata improcedibile. 

Come si formano le graduatorie finali 

Terminati i lavori delle commissioni, gli uffici competenti predispongono il fascicolo contenente gli schemi dei decreti di ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale e tutta la documentazione a corredo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, verificati gli atti, li sottopone alle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato per il prescritto parere.

Dopo aver acquisito i pareri delle competenti commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei Ministri può adottare il decreto di destinazione dei fondi.

L’approvazione delle graduatorie finali  e la conseguente assegnazione del finanziamento avviene dunque con l’adozione e la pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef, uno per ogni categoria di intervento. 
I decreti di ripartizione dei fondi vengono pubblicati su questo sito e tale pubblicazione ha effetto di pubblicità legale. 
 


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