La valutazione delle richieste
- Condizioni di ammissibilità / cause di esclusione / Istruttoria
- Le commissioni tecniche
- Quali valutazioni effettuano le commissioni tecniche?
- I parametri di valutazione
- Posso integrare la domanda di finanziamento?
- Come si formano le graduatorie finali
Condizioni di ammissibilità / cause di esclusione / Istruttoria
Le domande per essere ammesse alla valutazione delle commissioni tecniche devono contenere la conferma di tutti i requisiti soggettivi e i requisiti oggettivi.
Saranno escluse d’ufficio le domande pervenute oltre il termine del 30 settembre di ogni anno. Per le domande restanti si procederà alle seguenti verifiche:
Verifica degli elementi essenziali della domanda:
- corretta compilazione della domanda in tutti i suoi punti [cfr. modulo A]
- verifica che il richiedente sia: pubblica amministrazione, persona giuridica, ente pubblico o privato. Saranno esclusi i soggetti che perseguono fini di lucro;
- che ci sia chiara indicazione dell’intervento da realizzare;
- che sia indicato il costo totale e le singole voci di spesa con e senza IVA;
- che sia specificato l’importo del contributo richiesto;
- che sia indicato il responsabile tecnico della gestione dell’intervento;
- che sia presente la documentazione richiamata negli allegati per comprovare i requisiti oggettivi;
- che sia presente la relazione tecnica di cui all’allegato B del regolamento.
La domanda non può essere accolta se non risulta conforme allo schema di cui all’Allegato A o se la documentazione allegata è mancata o incompleta.
Nota bene:
La concessione del finanziamento a soggetti che siano stati già destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni per la nuova concessione del finanziamento.
Non è ammessa la concessione del finanziamento per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.
Le commissioni tecniche
La Presidenza del Consiglio dei ministri assegna i finanziamenti in base ad una valutazione comparativa dei progetti presentati. Tale valutazione è effettuata da apposite commissioni tecniche, una per ogni categoria di intervento.
Le commissioni sono nominate dal Segretario generale della Presidenza del consiglio dei ministri e sono costituite da sei rappresentanti designati dai ministeri competenti per materia e da sei rappresentanti designati dal ministero dell’economia. La presidenza della commissione è affidata ad un rappresentante della presidenza del consiglio.
Quali valutazioni effettuano le commissioni tecniche?
Le commissioni tecniche sono di due tipologie : 1. Valutazione, 2. Monitoraggio.
Le commissioni tecniche di valutazione (una per ogni tipologia di intervento) esaminano i progetti candidati al finanziamento ed assegnano ad ognuno un punteggio. I parametri di valutazione sono prestabiliti annualmente e pubblicati nella pagina "I parametri di valutazione".
Le commissioni, nel rispetto dei parametri di valutazione prestabiliti, possono approvare il progetto anche parzialmente e possono operare dei tagli ai budget proposti ed alle singole voci di costo.
Le commissioni tecniche di monitoraggio, oltre ad esaminare le relazioni semestrali e finali, approvano gli stati di avanzamento necessari al pagamento del contributo. Le stesse, sono anche chiamate a valutare tutte le modifiche che possono intervenire durante la gestione del progetto così come proposte dai singoli beneficiari.
I parametri di valutazione
I parametri di valutazione per l’anno corrente sono disponibili alla pagina dedicata.
Posso integrare la domanda di finanziamento?
Durante la fase di valutazione delle domande è possibile che le commissioni tecniche necessitino di ulteriori chiarimenti o integrazione della documentazione presentata.
Il richiedente, ricevuta la comunicazione di chiarimento o integrazione, ha un termine perentorio fissato in 10 giorni (a decorrere dalla ricezione della comunicazione) per fornire i chiarimenti richiesti. Decorso tale termine senza dare riscontro, la domanda viene considerata improcedibile.
Come si formano le graduatorie finali
Terminati i lavori delle commissioni, gli uffici competenti predispongono il fascicolo contenente gli schemi dei decreti di ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale e tutta la documentazione a corredo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, verificati gli atti, li sottopone alle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato per il prescritto parere.
Dopo aver acquisito i pareri delle competenti commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei Ministri può adottare il decreto di destinazione dei fondi.
L’approvazione delle graduatorie finali e la conseguente assegnazione del finanziamento avviene dunque con l’adozione e la pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef, uno per ogni categoria di intervento.
I decreti di ripartizione dei fondi vengono pubblicati su questo sito e tale pubblicazione ha effetto di pubblicità legale.