Pubblicazione anagrafe patrimoniale
In ordine alla pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche direttive degli Istituti ed Enti pubblici, nonché delle Società ed Enti privati a partecipazione pubblica in misura superiore al 20%, prevista dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, il Servizio acquisisce, su apposito programma informatico, previa verifica di completezza e regolarità formale, le dichiarazioni patrimoniali e reddituali prodotte dai soggetti contemplati dalla suddetta legge.
Tale attività trova la sua base normativa negli artt. 8, 9 e 12 della legge. I dati vengono raccolti e pubblicati nel Bollettino con cadenza annuale, secondo quanto stabilito dall’art. 8 della legge 441.
La pubblicazione è consultabile, su richiesta, presso il Dipartimento, da parte di ogni cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali per le elezioni alla Camera dei Deputati.