Superamento del dissenso su provvedimenti concernenti settori specifici - Infrastrutture energetiche strategiche
Procedimento per le autorizzazioni relative alle infrastrutture energetiche strategiche per la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio, a norma dell’articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35.
Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, all’articolo 57 prevede che le autorizzazioni relative alle infrastrutture energetiche strategiche per la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio, siano rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.
In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con un’attività istruttoria e di coordinamento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri tesa ad acquisire l’intesa con la Regione interessata. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.