Golden Power

Al fine di salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse nazionale, con il decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21 (convertito con modificazioni dalla legge n. 56 dell’11 maggio 2012), è stata disciplinata la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni.

Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 20 maggio 2019 ), ha introdotto, nel decreto-legge n. 21 del 2012, l’articolo 1-bis, che disciplina l’esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 18 novembre 2019 ) ha esteso l’ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori strategici, coordinandolo con l’attuazione del Regolamento (UE) 2019/452 in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Il decreto-legge n. 21 del 2012

Rispetto alla normativa previgente (il decreto-legge n. 332/1994), il decreto-legge n. 21 del 2012 segna il passaggio da un regime di golden share a un sistema di golden power. Esso consente l’esercizio dei poteri speciali con riguardo a tutte le società che svolgono attività di rilevanza strategica e non più soltanto nei confronti delle società privatizzate. Opera, inoltre, a prescindere dalla titolarità in capo allo Stato di partecipazioni nelle imprese strategiche. Stabilisce, da ultimo, i limiti e le condizioni per l’esercizio dei poteri speciali e, tramite il rinvio ad appositi decreti regolamentari, gli ambiti nei quali essi operano, nonché le relative procedure.

La “minaccia di grave pregiudizio” per gli interessi pubblici viene valutata dal Governo tenendo conto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. I poteri di intervento riconosciuti al Governo, diversi a seconda dei casi e da esercitare sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, sono sostanzialmente i seguenti:

  1. opposizione all’acquisto di partecipazioni;
  2. veto all'adozione di delibere societarie;
  3. imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni.
     

Difesa e Sicurezza nazionale

L’esercizio dei poteri speciali in tale ambito si basa sulla sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

L’articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede che le imprese che svolgono attività di rilevanza strategica nei sopracitati settori sono tenute a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un’informativa completa su determinate delibere o atti societari, al fine di consentire il tempestivo esercizio dei poteri speciali da parte del Governo.  

L’articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede che chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale è tenuto a notificarlo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Se l’acquisizione ha ad oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l’acquirente venga a detenere, a seguito dell’acquisizione, partecipazioni superiori a determinate soglie fissate dalla legge.  

Con il d.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108 sono state individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Tecnologia 5G

L’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, introdotto dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, è relativo all’esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

L’impresa che stipula, a qualsiasi titolo, contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti relative ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero acquisisca, a qualsiasi titolo, componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea, deve pertanto presentare una notifica ai sensi della normativa sul Golden Power.

Energia, Trasporti, Comunicazioni e settori rilevanti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452

L’esercizio dei poteri speciali in tale ambito si basa sulla sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti ed alla continuità degli approvvigionamenti.

L’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede che debbano essere notificati alla Presidenza del Consiglio dei ministri le delibere, gli atti e le operazioni poste in essere da società che detengono attivi strategici nei settori sopraindicati.

L’art. 2, comma 5 del decreto-legge n. 21 del 2012  prevede che venga notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche l’acquisto da parte di un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni in società che detengono attivi strategici in detti settori, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente nella società.

Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105  ha ulteriormente ampliato il perimetro delineato dall’articolo 2, inserendo al comma 1-ter il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti anche ai beni ed ai rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori individuati dall’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2019/452.

Con il d.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 180 sono stati individuati gli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Procedure e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

Con il d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 35 e con il d.P.R. 25 marzo 2014, n. 86 sono state individuate le procedure per l’attivazione dei poteri speciali, rispettivamente, nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Il Presidente del Consiglio coordina lo svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali.

A tal fine, con d.P.C.M. 6 agosto 2014, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Gruppo di coordinamento interministeriale all’interno del quale siedono rappresentanti della Presidenza stessa e componenti designati dai Ministeri interessati.

Con lo stesso d.P.C.M. 6 agosto 2014 è stato individuato il Dipartimento per il coordinamento amministrativo quale ufficio responsabile delle attività di coordinamento, delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali e delle attività istruttorie.  

Venerdì 9 settembre 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 211 il nuovo “Regolamento recante disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e s.m.i., della prenotifica e misure di semplificazione dei procedimenti”, di cui al d.p.c.m. 1° agosto 2022, n. 133, che entra in vigore il 24 settembre 2022. 

Le principali novità previste possono essere così riassunte:

  1. introduzione di misure volte a concludere i procedimenti di non esercizio dei poteri speciali senza apposita delibera del Consiglio dei ministri, qualora venga raggiunta l’unanimità all’interno del Gruppo di coordinamento e in assenza di contrarie richieste da parte delle società coinvolte nel procedimento (articolo 6 del Regolamento); 
  2. introduzione di una compiuta disciplina per la prenotifica, al fine di ridurre l’impatto della disciplina dei poteri speciali sull’economia e le numerose notifiche cosiddette “prudenziali” (articolo 7 del Regolamento);
  3. abrogazione e sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, recante “Disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni”, al fine di evitare complesse operazioni interpretative in capo agli stakeholders, garantire un coordinamento efficace e semplificare il procedimento (art. 15 del Regolamento).
     

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