Patrocinio autorizzato di amministrazioni pubbliche non statali e di altri enti pubblici
Accanto al patrocinio esclusivo ed obbligatorio in favore delle Amministrazioni dello Stato, previsto dall’articolo 1 del Testo Unico n. 1611/1933, l’Avvocatura dello Stato può essere autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa anche di altre amministrazioni pubbliche non statali e di enti pubblici, così come disposto dall’articolo 43 del citato Testo Unico (c.d. patrocinio autorizzato). L’autorizzazione al patrocinio è rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che, dopo le formalità di registrazione, viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, a fini notiziali.