Questioni di legittimità costituzionale in via principale promosse da regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti di leggi dello Stato
Nelle controversie fra Stato e Regioni l’Ufficio contenzioso cura esclusivamente la difesa delle leggi statali nei giudizi di legittimità proposti in via principale dalle Regioni e Province autonome per violazione delle loro competenze costituzionalmente garantite (art. 127 Cost., artt. 31 e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), mentre le competenze in ordine alle impugnative delle leggi regionali e ai conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni sono devolute agli uffici del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Per tali giudizi l’Ufficio, previa acquisizione dei pareri di competenza alle amministrazioni interessate, cura la predisposizione di motivato appunto al Presidente del Consiglio dei Ministri e dello schema di provvedimento ai fini della deliberazione collegiale del Consiglio dei Ministri sulla decisione relativa alla difesa della legge, che deve essere comunicata all’Avvocatura generale dello Stato.