Costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali

La costituzione di parte civile delle amministrazioni dello Stato nei procedimenti penali è disciplinata dall’articolo 1, comma 4, della legge 3 gennaio 1991, n. 3, che la subordina alla autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (o del Sottosegretario di Stato delegato).

L'autorizzazione viene concessa, previo parere della competente Avvocatura dello Stato, quando vengono in rilievo interessi pubblici, patrimoniali e non patrimoniali, di rilevanza tale da rendere opportuno che l'Avvocatura dello Stato affianchi l'azione del pubblico ministero.

La richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile da parte dell’Amministrazione statale individuata persona offesa dal reato, va inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo (ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it), corredata dal parere dell’Avvocatura dello Stato competente, accompagnata da una documentata relazione illustrativa dell’entità del danno subito (patrimoniale e non patrimoniale).